Diritti su fotografia online: interviene l’Antitrust

La facilità con cui è possibile reperire fotografie dal web o dai social, per poi usarle quando e come necessario, potrebbe portare a pensare che sia sempre lecito e possibile farlo.

Invece esiste il diritto d’autore, che come dice il nome tutela innanzitutto chi ha realizzato la fotografia (eredi inclusi), o chi l’ha commissionata (a seconda dei casi); e poi ci sono i diritti di immagine delle persone ritratte nelle fotografie, anche questa una tematica molto complessa che comprende vari aspetti: il diritto all’informazione, il contesto della foto, la riconoscibilità e la notorietà dei soggetti, e così via. Una materia complessa nella quale si intrecciano normative antiche e moderne, prassi consolidate più o meno corrette, e molto altro.

Diritti su fotografia online: interviene l'AntitrustRestando nell’ambito del diritto d’autore, negli ultimi tempi diversi editori italiani si sono visti recapitare delle e-mail da parte di società straniere quali Photoclaim, Copytrack; tali e-mail erano delle vere e proprie diffide, in cui la società affermava che sul sito dell’editore era presente un’immagine coperta da diritto d’autore, che il titolare del diritto d’autore aveva dato mandato alla società di riscuotere il dovuto, e che quindi l’editore aveva di fronte due scelte: pagare una somma forfettaria e rimuovere l’immagine, oppure acquistarne i diritti iniziando a pagare un canone annuale.
Nel bollettino n. 35 del 3 ottobre 2022: “Pratiche commerciali scorrette – PS12170 – Avv. Fechner – Photoclaim – Risarcimento danni per fotografie online – Provvedimento n. 30304”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta chiarendo che la richiesta massiva di rimozione di foto dai siti e di risarcimento per violazione copyright è una pratica commerciale scorretta. L’Antitrust, con riferimento a queste diffide, stabilisce che si tratta di “richieste di risarcimento standardizzate e formulate con modalità aggressive per asserite violazioni dei diritti d’autore causate dall’indebita utilizzazione on line di fotografie protette”.
Photoclaim è stata multata anche per l’aver pesantemente influenzato l’editore ad aderire “a una proposta transattiva contenente clausole particolarmente onerose. In tali comunicazioni il legale rappresenta che, in caso di mancata adesione alla proposta, le micro-imprese saranno citate davanti alla giustizia tedesca e avvisa che i costi complessivi potranno essere molto più alti”.

Prosegue l’AGCM: “i contenuti e le modalità con cui sono formulate le richieste in questione sono volte ad indurre i destinatari ad aderire all’onerosa transazione proposta nel timore di esporsi a maggiori spese per una contestazione non adeguatamente circostanziata, in una giurisdizione straniera. Essi risultano contrari alla diligenza professionale e idonei a condizionarne la libertà di scelta, anche tramite un’interpretazione strumentale delle norme sostanziali e processuali sui diritti d’autore e sui diritti connessi”.
Peraltro, tali insistenti richieste di pagamento non erano “accompagnate dal mandato del titolare dei diritti sulle fotografie né dalla prova della titolarità delle fotografie contestate e della sussistenza delle condizioni di tutela come opera fotografica o fotografia semplice”. In sostanza, chi riceveva la e-mail non si vedeva mostrare alcun documento che comprovasse chi fosse il titolare dei diritti d’autore della foto incriminata, e che tale titolare avesse effettivamente incaricato la società in questione di tutelare il suo diritto. Semplicemente, si riceve un messaggio perentorio del tipo “hai pubblicato la foto X, che appartiene al signor Y. Noi rappresentiamo il signor Y. Paga questi soldi o sarai citato in Tribunale, con spese ancora maggiori”. Perdipiù un tribunale straniero, tanto per spaventare ancor più il destinatario. C’è ben poco di legale in tutto questo, come l’Antitrust ha rilevato.
L’auspicio è che questo provvedimento dell’AGCM possa aiutare le vittime delle diffide a difendersi dalle perentorie richieste di pagamento di questi soggetti stranieri; anche perché l’Antitrust è competente in merito, come ricordato dal medesimo provvedimento: “l’Autorità può accertare pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti stranieri nei confronti di soggetti italiani i cui effetti si producono in Italia, come avviene nel caso in esame”.

About Author

Dì la tua...

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.